Giurisprudenza  (UE/US/UK)

- “Planting” a spyware into someonelse’s computer to collect evidence to be submitted in Court
infringe the rule of evidence and lead to the evidence seclution.

Florida Disctrict Court of Appeals 5th Districts - Case No. 5D03-3484 - Opinion, February 11, 2005 -

- Under the Illinois Trade Secrets Act (ITSA) password protection doesn’t grant information the
“confidential” status and legal protection, unless people accessing these data are made conscious of
its nature.

Illinois Court of Appeals Second Division Opinion - Case n. 1-04-2794, April 5, 2005 -

- The mere presence of an encryption software (namely PGP) although not directly related to the crime the
defendant is charged of, is - per se - a proof of gulitness.

Court of appeals of Minnesota - Opinion n. A04-38, May 3, 2005 -

- L’8 giugno 2005, R.M., manager I.T. di una società di software della Silicon Valley,
è stato dichiarato colpevole dalla Corte Federale di San Jose (California) per aver
effettuato un accesso non autorizzato al sistema informatico dell’azienda per la quale
lavorava e per aver commesso inoltre il reato di interruzione di comunicazioni punito
ai sensi del codice federale dello Stato della California con una pena massima di 5 anni
di reclusione.

Court Northen District of California 00091/JF/2005 -

- Proprietà intellettuale - File sharing
Un soggetto è stato condannato a pagare oltre diecimila Euro (comprensivi di danni ed interessi)
per avere diffuso, scaricato e condiviso oltre diecimila files musicali in violazione della
normativa francese a tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Tribunale di Pontoise Sent.  02/02/2005 -

- Proprietà intellettuale - Peer to Peer
Nella decisione in commento la Corte Suprema degli Stati Uniti d'America affronta
una delle questioni più delicate connesse ai rapporti tra proprietà intellettuale
e nuove tecnologie digitali e telematiche:
il ruolo e la responsabilità dei soggetti che pur non ponendo in essere alcuna
condotta specificamente illecita rendono comunque possibile attraverso i propri
prodotti o servizi la condivisione di materiali - anche protetti da diritto d'autore - tra
i propri utenti.
Secondo i Giudici della Corte Suprema la predetta responsabilità dovrebbe ritenersi
sussistente almeno ogni qualvolta risulti dimostrato - come nella fattispecie in esame - che
il produttore e distributore del software idoneo a consentire la condivisione
di file tra utenti tragga un profitto - anche semplicemente in termini di vendita di
spazi pubblicitari - dalla propria attività e non adotti ogni misura idonea a
precludere agli utenti del proprio prodotto di condividere in Rete materiale protetto
da altrui diritti d'autore.

Supreme Court of the United States Sent. n. 04/480 27/06/2005 -


- Procedimento civile - Obbligo di consegna del codice sorgente, contestazione
delle prove informatiche in giudizio.
La società produttrice di etilometri per la misurazione del tasso etilico
dei guidatori deve produrre il codice sorgente del software contenuto
nella EPROM del dispositivo al fine di rendere comprensibile il funzionamento
del meccanismo ed evidenziarne eventuali malfunzionamenti.

United States District Court Florida, Sentenza 02/11/2005 -

- Codice di poste e telecomunicazioni - Tutela dei dati personali e
sequestro dei dati relativi alla navigazione
È incostituzionale l'art. 6 della legge 22 dicembre 2005
(che ha modificato l?art. 34-1 del Codice di poste e telecomunicazioni),
nella parte in cui assegna alle forze di polizia il compito di reprimere
l'atto di raccogliere i dati relativi alla navigazione in internet
da parte degli utenti. È conforme alla Costituzione la modifica alla legge
239 del 18 marzo 2003, nella parte in cui riconosce il diritto di
installare dispositivi per fotografare gli occupanti delle autovetture
in occasioni di avvenimenti particolari o di grandi assembramenti di persone

Corte Costituzionale Sentenza 19/01/2006, n. 2005-532 (Francia) -

- Peer to peer - Diffusione di opere dell'ingegno, violazione del diritto d'autore.
La messa a disposizione degli utenti di una piattaforma di
Peer to peer (e-mule) di opere musicali in formato digitale
costituisce violazione della legge sul diritto d’autore a
prescindere dalla circostanza che l’autore della condotta
abbia effettivamente voluto condividere dette opere con gli
altri utenti della piattaforma. La condotta legittima l’associazione
rappresentativa dei produttori a richiedere il risarcimento dei
danni sofferti.

Tribunale Grande Istanza Chambery, Decisione 01/09/2006 -